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CPI – Certificato prevenzione incendi

Certificato prevenzione incendi

 

Il Certificato di Prevenzione Incendi attesta il rispetto delle normative in antincendio e viene rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Spesso i titolari d'impresa non prestano la dovuta attenzione a un tema molto delicato come quello della prevenzione incendi: il mancato adempimento agli obblighi di legge rischia così di mettere i lavoratori in situazioni di pericolo, senza poter attuare le contromisure più efficaci per ogni singolo caso.

Inoltre, le conseguenze per le aziende non in regola non riguardano solo sanzioni di tipo pecuniario ma anche penale.

Cos’è il Certificato di Prevenzione Incendi

Il CPI è un certificato, rilasciato dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che attesta il rispetto delle normative in ambito prevenzione incendi.

Non essendo obbligatorio per tutte le attività, talvolta le imprese non prestano la dovuta attenzione agli adempimenti e alle corrette misure antincendio, senza considerare che, oltre a mettere in condizioni di rischio i lavoratori dell’azienda, potrebbero incorrere in pesanti sanzioni (anche penali).

Le attività soggette al certificato di prevenzione incendi vengono divise in tre categorie (A, B e C) in base alla dimensione, alla complessità e al rischio incendi:

  • Categoria A: basso rischio di incendio, deve essere presentata SCIA, non deve essere richiesto ai VVF l’esame del progetto. Vengono effettuati controlli con sopralluogo a campione;
  • Categoria B: rischio incendio medio, è necessario chiedere al Comando il parere di conformità del progetto ai criteri antincendio. Ottenuto parere favorevole, può essere presentata la SCIA. Vengono effettuati controlli con sopralluogo a campione;
  • Categoria C: come per la attività di cui alla categoria B, ma i sopralluoghi sono certi. Rischio incendio elevato, è necessario chiedere al Comando il parere di conformità del progetto ai criteri antincendio. Vengono sempre effettuati controlli con sopralluogo.

A questo link trovi l’elenco di tutte le attività soggette al certificato di prevenzione incendi (e ai controlli dei Vigili del Fuoco, ai sensi del DPR 151/2011).

Per assicurarsi di adempiere agli obblighi di legge, dunque, è bene affidarsi a professionisti esperti nella prevenzione e progettazione antincendio.

CPI scaduto: rinnovo periodico di conformità antincendio

Il CPI ha durata quinquennale (ad eccezione di alcune attività, per le quali è invece di 10 anni) e, al termine di tale periodo, necessita dunque di rinnovo.

Cosa fare quando il Certificato di Prevenzione Incendi è scaduto?

La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio va effettuata dal titolare dell'azienda con una dichiarazione che attesti l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, oltre che con l'invio della documentazione prevista al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il discorso cambia, invece, nel caso di modifiche (strutturali, di lavorazione o di nuova destinazione dei locali) o di variazioni in termini di qualità e quantità delle sostanze pericolose presenti: viene a decadere, infatti, la data di scadenza del CPI e subentra l'obbligo immediato di adempiere alle norme previste dal DPR 151/2011.

Nei casi di rinnovi tardivi, invece, il titolare dell’azienda dovrà presentare una nuova SCIA, secondo quanto previsto dall’art. 4 del DPR 151/2011.

SCIA e CPI: le sanzioni per le aziende non in regola

Il D.Lgs.97/2017 ha modificato l'art.20 del D.Lgs.139/06 in merito alle sanzioni per le attività non in regola con SCIA e CPI.

In sostanza, le sanzioni penali sono ora applicabili a tutti i casi, soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco, in cui si riscontri la mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività o dell'Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio.

Le sanzioni prevedono:

  • arresto fino a un anno o ammenda da 258 euro a 2.582 euro: per il titolare che ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi (quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni);
  • reclusione da tre mesi a tre anni e multa da 103 euro a 516 euro: per chiunque attesti fatti non rispondenti al vero nelle certificazioni e nelle dichiarazioni rese ai fini del rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione incendi (lo stesso vale per chi falsifica o altera tali certificazioni e dichiarazioni).

Ferme restando le sanzioni penali previste, il prefetto può inoltre disporre la sospensione dell'attività (fino all'adempimento dell'obbligo) se i soggetti responsabili omettono di richiedere:

  • rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione incendi;
     • servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico (per i quali tali servizi sono obbligatori).

 

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